Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 gennaio 1960. 83 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'imposta e' commisurata al patrimonio e al reddito determinati con i criteri stabiliti dalla presente legge ed e' dovuta per ciascun esercizio finanziario sulla base delle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere che non siano assoggettate ed assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta dovuta ai sensi del comma precedente per ciascun esercizio finanziario e' commisurata al capitale ed al reddito dell'anno solare che termina nel corso dello stesso esercizio finanziario.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art2 · fonte del testo