Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 novembre 1955 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di societa' per azioni e a responsabilita' limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in societa' semplice, di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle societa' di ogni specie, comprese quelle azionarie, gia' regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 ottobre 1955, n. 930

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La L. 18 ottobre 1955, n. 930 ha disposto (con l'articolo unico, commi 3 e 4) che "Agli effetti della presente legge si intendono per societa' immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attivita' limitata esclusivamente alla proprieta' e alla gestione di beni immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. Per dette societa' l'efficacia dell'art. 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603, e' prorogata al 30 aprile 1956. Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954."

Testo in vigore dal 11 novembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 novembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 11 novembre 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 ottobre 1955, n. 930

    La L. 18 ottobre 1955, n. 930 ha disposto (con l'articolo unico, commi 3 e 4) che "Agli effetti della presente legge si intendono per societa' immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attivita' limitata esclusivamente alla proprieta' e alla gestione di beni immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio. Per dette societa' l'efficacia dell'art. 30 della legge 6 agosto 1954, n. 603, e' prorogata al 30 aprile 1956. Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti l'imposta di ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art30 · fonte del testo