Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1959 al 16 dicembre 2010. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in societa' di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella misura seguente:
tolto: a) per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per ogni cento lire;
tolto: b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
tolto: c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art32 · fonte del testo