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Le societa' cooperative di produzione, di lavoro e loro consorzi, le societa' cooperative di consumo, quelle agricole di conduzione e di servizi, quelle di pescatori, di abitazione a proprieta' indivisa, di trasporto, quelle di manipolazione, di trasformazione, di stagionatura di prodotti agricoli, in origine regolarmente costituite ma attualmente non regolari per scadenza del termine di durata e le societa' di fatto o comunque irregolari, perseguenti fini e svolgenti attivita' esclusivamente sportivi, o aventi scopi ed attivita' esclusivamente di beneficenza, potranno regolarizzarsi entro il 31 dicembre 1954 pagando la sola tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi. Potranno inoltre fondersi, concentrarsi, trasformarsi, ai sensi degli articoli 29 e 30, fruendo delle agevolazioni tributarie previste negli articoli stessi, purche' i mutamenti si realizzino pure entro il 31 dicembre 1954.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art31 · fonte del testo