Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in societa' di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella misura seguente:
- a)per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per ogni cento lire;
- b)se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
- c)se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1959 al 16 dicembre 2010
