Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in societa' di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella misura seguente:

  • a)per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per ogni cento lire;
  • b)se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
  • c)se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire)).

Testo in vigore dal 1 luglio 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1959

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 1 luglio 1959. 55 parole tolte, 34 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) per tolto: valori fino a lire un milione, 2 per cento;

tolto: b) per la parte di valore che supera un milione di lire, 5 per cento aggiunto: i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 4 per ogni cento lire;

tolto: caggiunto: b) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale tolto: siasi pagata l'imposta aggiunto: si sia pagata la imposta normale di passaggio: tolto: le stesse imposte di cui alle lettere a) e b) ridotte aggiunto: la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

tolto: daggiunto: c) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: tolto: per le prime lire 1000, lire 20; per ogni 1000 lire in piu', lire 10 aggiunto: lire una per ogni cento lire.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;603~art32 · fonte del testo