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Le disposizioni contenute negli articoli 32, 33, 34 e 35 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo la entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonche' agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.
Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
