Provvedimento abrogato dal d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
Abrogato dal 18 febbraio 1999
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
Abrogato dal 18 febbraio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999. 166 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le gestioni delle attivita' di giuoco, riservate al (Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed alla U.N.I.R.E. ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sono sottoposte al controllo dei collegi sindacali dei rispettivi enti. A tal uopo, la composizione dei collegi medesimi sara' integrata con la nomina di due altri membri designati uno dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per le finanze, aventi il compito specifico, coordinato con quello dei collegi e secondo le direttive dei rispettivi presidenti, della revisione delle gestioni relative alle attivita' di giuoco. I due componenti suddetti dovranno riferire periodicamente sulle gestioni controllate ai rispettivi Ministri. In allegato rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed a quello del Ministero della agricoltura e delle foreste, sara' ogni anno presentato al Parlamento una particolareggiata relazione degli organi d'amministrazione del C.O. N.I. e dell'U.N.I.R.E. sulla attivita' svolta e sull'andamento delle rispettive gestioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1379~art8 · fonte del testo