Provvedimento abrogato dal d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
Abrogato dal 18 febbraio 1999
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.
Abrogato dal 18 febbraio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1951 al 18 febbraio 1999. 37 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento e' dovuta una sopratassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. L'azione della finanza per l'accertamento delle eventuali infrazioni si prescrive nel termine di cinque anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-22;1379~art4 · fonte del testo