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Ai cappellani che prestano servizio negli Istituti di prevenzione e pena, di cui alle annesse tabelle a), b) e c) e corrisposta rispettivamente una indennita' mensile supplementare di lire 21.000, 15.000 e 12.000. Le tabelle di cui al precedente comma, possono essere modificate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 4 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;391~art1 · fonte del testo