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Alla copertura dell'onere derivante dalla istituzione in organico del posto di direttore generale conseguente dall'applicazione dell'art. 1, si provvedera' mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di bilancio previsto per il conferimento di incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1483~art6 · fonte del testo