E' istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli. All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e' preposto un direttore nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio nonche' esperti estranei alla Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22

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Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunte le parole "e le georisorse", in seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

Testo vigente dal 11 marzo 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 11 marzo 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22

    Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche, sono aggiunte le parole "e le georisorse", in seguito denominato UNMIG, nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art40 · fonte del testo