Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti
Art. 25 — Limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati
Il limite di eta' fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e' applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.
Testo vigente dal 2 gennaio 1962
