Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti
Art. 4 — Elevazione dei limiti di somma
Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Testo vigente dal 2 gennaio 1962
