Le societa' possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle societa' fiduciarie e alle societa' e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. ((A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la societa' Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle societa' emittenti tali strumenti)). I soggetti incaricati rispondono direttamente verso gli azionisti per l'incompletezza o inesattezza del libro dei soci dipendente da errori od omissioni incorsi nella stampigliatura dei titoli e nella rilevazione o nella comunicazione alla societa' dei relativi dati. Per le azioni circolanti all'estero i soggetti incaricati possono affidare a banche estere, sotto la propria responsabilita', il mandato di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito i titoli curando gli adempimenti prescritti dall'articolo 5. Resta fermo l'obbligo dei soggetti incaricati di provvedere alle comunicazioni di cui al successivo articolo 7.
Testo vigente dal 1 gennaio 2019
