Nei casi di recidiva o di particolare gravita' delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle societa' finanziarie, delle societa' fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'articolo 59 della legge 20 marzo 1943, n. 272.3a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1966, n. 1139

3a

La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste [...] dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.

Testo vigente dal 14 gennaio 1967

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art17 · fonte su Normattiva