Chiunque violi gli obblighi di cui all'articolo 1 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva nell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 e' revocata l'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio. La revoca di cui al precedente comma puo' essere limitata alle agenzie o alle sedi ove il reato e' stato commesso.

Testo vigente dal 14 febbraio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-02-04;20~art4 · fonte su Normattiva