Art. 4
Chiunque violi gli obblighi di cui all'articolo 1 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva nell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 e' revocata l'abilitazione all'esercizio del credito pignoratizio. La revoca di cui al precedente comma puo' essere limitata alle agenzie o alle sedi ove il reato e' stato commesso.
Testo vigente dal 14 febbraio 1977
