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Nei casi di recidiva o di particolare gravita' delle violazioni degli obblighi imposti dalla presente legge possono essere adottati nei confronti delle aziende di credito, delle societa' finanziarie, delle societa' fiduciarie e degli agenti di cambio e commissionari di borsa, ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti articoli, i provvedimenti rispettivamente previsti dagli articoli 57 e 66 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'articolo 4 del regio decreto-legge 22 aprile 1940, n. 531, e dall'articolo 59 della legge 20 marzo 1943, n. 272.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 14 gennaio 1967
