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Ha diritto al pagamento degli utili e all'intervento in assemblea, quando il titolo azionario sia stato trasferito per girata, il giratario che se ne dimostra possessore in base a una serie continua di girate. L'azionista, ancorche' gia' iscritto nel libro dei soci, non puo' esigere gli utili senza esibire i titoli alla societa' emittente o alle aziende di credito o societa' finanziarie incaricate del pagamento e non puo' intervenire in assemblea se non li abbia depositati almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o presso le aziende di credito o societa' finanziarie indicate nell'avviso di convocazione. I titoli depositati per l'intervento in assemblea non possono essere restituiti prima che l'assemblea, abbia avuto luogo.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 19 aprile 1964
