L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 e' dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state operate, per l'anno di acquisizione del diritto agli utili stessi. ((L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e' dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa' dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette societa' concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle societa')). L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio e' dedotto dall'ammontate della imposta sulle societa' dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili e' staio acquisito. Per le azioni in proprieta' per in periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione del diritto agli utili, la deduzione e' limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprieta'. Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti. L'indennita' prevista dall'articolo 199-bis del testo unico e' dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione. Per le societa' e le associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'articolo 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)). ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 1967, N. 22, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 APRILE 1967, N. 209)). I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti.

Testo vigente dal 23 aprile 1967

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 81/1966

    Questione infondata
    2 luglio 1966

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 settimo comma della legge 29 dicembre 1962 n. 1745, nella parte in cui dispone che la ritenuta sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio, esenti dalla imposta sulle società, sia operata a titolo di imposta in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo Cost. Non sussiste identità di situazione fra gli enti soggetti all'imposta sulle società nei confronti dei quali la ritenuta è operante a titolo di acconto e gli enti esenti dall'anzidetto tributo, nei confronti dei quali la norma impugnata dispone che la ritenuta sia eseguita a titolo di imposta. La diversità di situazioni giustifica la disparità di trattamento normativo sotto l'aspetto tributario considerato. La ritenuta d'acconto sugli utili spettanti ai soggetti tassabili in base a bilancio non è tributo autonomo, ma costituisce una parte dell'imposta sulle società e perciò viene dedotta dall'ammontare dell'imposta dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili è stato acquisito. La ritenuta d'imposta, invece, costituisce un nuovo tributo, basato su presupposti diversi da quelli che hanno giustificato la ritenuta d'acconto in quanto richiede che il soggetto passivo sia esente dall'imposta sulle società. Non può procedersi ad un raffronto fra l'onere tributario che grava sugli utili soggetti alla ritenuta in conto della imposta sulle società e quello che grava sugli utili soggetti alla ritenuta prevista dalla norma impugnata, perché gli utili soggetti alla prima forma di ritenuta si cumulano, agli effetti dell'applicazione del tributo, con gli altri redditi immobiliari e mobiliari del contribuente mentre l'obbligazione dei soggetti esenti dall'imposta sulle società è limitata agli utili azionari ed il legislatore non era tenuto a concedere l'esenzione anche per il tributo in questione.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 31 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art3 · fonte su Normattiva