Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1963 al 19 aprile 1964. Leggi il testo vigente →

Prima di restituire i titoli azionari esibiti per la riscossione degli utili o depositati per l'intervento in assemblea la societa' emittente e i soggetti incaricati ai sensi del primo comma del successivo articolo 6 devono rilevare, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli o titolari di diritti reali sugli stessi, gli elementi indicati dall'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064 e dal presente articolo, nonche' la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche. Per le imprese che non hanno personalita' giuridica l'intestazione e l'annotazione di cui al citato articolo 4 debbono contenere le generalita' e il domicilio di chi ne ha la rappresentanza. L'avvenuta, rilevazione deve essere attestata mediante apposizione sul titolo, subito dopo l'ultima girata, di stampigliatura conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, convalidata con la firma del funzionario o impiegato addetto al servizio. La rilevazione e la relativa attestazione non sono necessarie quando il titolo non ha formato oggetto di trasferimento mediante girata dopo l'ultima stampigliatura. La societa' emittente deve aggiornare il libro dei soci in base agli elementi rilevati ai sensi del primo comma. Le relative annotazioni devono essere eseguite nel termine di novanta giorni dalla data in cui il titolo e' stato esibito o depositato.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 19 aprile 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-12-29;1745~art5 · fonte su Normattiva