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Le societa', entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'articolo 5, primo comma. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili. Le comunicazioni di cui al primo comma:
- a)devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla societa';
- b)devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento degli utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta e' stata omessa a sensi dell'articolo 1, quarto comma, debbono essere altresi' indicati gli estremi del certificato prodotto;
- c)devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della societa' oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio. Le societa' che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'articolo 4. Quando l'incarico di pagare gli utili e' stato conferito ai soggetti indicati nell'articolo 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della societa' emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o societa' incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 11 aprile 1963
