Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione costituito da:

  • a)due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
  • b)un rappresentante del Comune;
  • c)il direttore dell'istituto o scuola;
  • d)un insegnante eletto dal Collegio dei professori. Possono essere chiamati a far porte del Consiglio - in numero non superiore a due - quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto o scuola. Il direttore dell'istituto o scuola esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario-economo. La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa, tra i consiglieri, il presidente.

Testo vigente dal 30 aprile 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art2 · fonte su Normattiva