Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Universita' ed Istituti di istruzione superiore. Esso e' composto:

  • a)dal direttore della Scuola, che lo presiede;
  • b)dal vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede;
  • c)dal direttore della Scuola normale superiore;
  • d)dai presidi delle Facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati;
  • e)da cinque direttori di sezione, di cui all'articolo 6 della presente legge;
  • f)da un rappresentante del Ministero del tesoro a da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri;
  • g)da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;
  • h)dal direttore amministrativo della Universita' di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-07;117~art5 · fonte su Normattiva