Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Universita' ed Istituti di istruzione superiore. Esso e' composto:
- a)dal direttore della Scuola, che lo presiede;
- b)dal vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede;
- c)dal direttore della Scuola normale superiore;
- d)dai presidi delle Facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati;
- e)da cinque direttori di sezione, di cui all'articolo 6 della presente legge;
- f)da un rappresentante del Ministero del tesoro a da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri;
- g)da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;
- h)dal direttore amministrativo della Universita' di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.
Testo vigente dal 25 marzo 1967
