Istituzione di una Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano

Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540

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Per le spese di primo impianto si provvede mediante prelevamento della somma di lire 30 milioni sullo stanziamento di cui alla legge 6 giugno 1952, n. 682, nonche' mediante apporti della provincia di Venezia, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia; di ogni altro ente pubblico e di privati. Il comune di Venezia fornisce i locali per la sede della Stazione e dei suoi laboratori ed officine, e provvede alla relativa manutenzione, nonche' ai servizi di acqua, illuminazione e riscaldamento.

Testo in vigore dal 10 novembre 1954 al 24 febbraio 2000

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1032~art3 · fonte del testo