Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1954 al 24 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →
Per le spese di primo impianto si provvede mediante prelevamento della somma di lire 30 milioni sullo stanziamento di cui alla legge 6 giugno 1952, n. 682, nonche' mediante apporti della provincia di Venezia, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia; di ogni altro ente pubblico e di privati. Il comune di Venezia fornisce i locali per la sede della Stazione e dei suoi laboratori ed officine, e provvede alla relativa manutenzione, nonche' ai servizi di acqua, illuminazione e riscaldamento.
Testo in vigore dal 10 novembre 1954 al 24 febbraio 2000
