Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 5 — Palestre ed impianti sportivi

Tutti gli edifici scolastici devono comprendere una area per le esercitazioni all'aperto. Gli edifici per le scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica devono essere dotati di una palestra coperta, quando non superino le 20 classi, e di due palestre quando le classi siano piu' di venti. Alle palestre devono essere annessi i locali per i relativi servizi. Le aree e le palestre di cui ai precedenti commi sono considerate locali scolastici agli effetti della manutenzione, della illuminazione, della custodia e della somministrazione del riscaldamento e della provvista di acqua da parte degli enti locali. Le attrezzature delle palestre fanno parte integrante dell'arredamento scolastico.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art5 · fonte del testo