Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
Abrogato dal 24 febbraio 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 540.
Abrogato dal 24 febbraio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1954 al 24 febbraio 2000. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il residuo attivo della liquidazione dell'istituto sperimentale del vetro, di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 179, e' devoluto alla Stazione sperimentale istituita ai sensi della presente legge. Entro i limiti dello stesso residuo la Stazione risponde delle passivita' dell'istituto sperimentale del vetro che sopravvenissero alla chiusura della liquidazione. Le istanze dei creditori debbono essere proposte entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza di ogni diritto relativo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 540
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1032~art4 · fonte del testo