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Il residuo attivo della liquidazione dell'istituto sperimentale del vetro, di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 179, e' devoluto alla Stazione sperimentale istituita ai sensi della presente legge. Entro i limiti dello stesso residuo la Stazione risponde delle passivita' dell'istituto sperimentale del vetro che sopravvenissero alla chiusura della liquidazione. Le istanze dei creditori debbono essere proposte entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena di decadenza di ogni diritto relativo.

Testo in vigore dal 10 novembre 1954 al 24 febbraio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1032~art4 · fonte del testo