Art. 4
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1965 al 11 gennaio 2000. 149 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di manifestazioni singole di carattere occasionale, comprese le riprese cinematografiche e televisive, sorte per esigenze improvvise e non prevedibili per le quali non possa utilmente essere seguita la procedura della concessione dell'uso dei beni dello Stato in consegna all'Amministrazione della pubblica istruzione nei modi stabiliti dal precedente articolo 3, l'uso dei beni predetti puo' essere consentito dai competenti organi del Ministero della pubblica istruzione previo versamento di un canone, da determinarsi con provvedimento delle intendenze di finanza d'intesa con i competenti organi periferici di detto Ministero. I provvedimenti sono trasmessi all'Istituto od altro ufficio al quale sono in consegna i beni, nonche' alle Ragionerie provinciali dello Stato e alle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio a norma dell'articolo 115 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-03-30;340~art4 · fonte del testo