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Il coefficiente unitario di tassazione e' calcolato dividendo il costo sostenuto dallo Stato per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attivita' aerea internazionale, per il numero totale delle unita' di servizio prodotte da tale tipo di attivita', riferita all'anno solare precedente ed e' determinato con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro. Il costo di cui al precedente comma e' determinato dal Ministero dei trasporti sulla base dei dati forniti dal ministero della difesa e comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento e agli interessi delle spese sostenute dallo Stato per gli impianti di assistenza al volo, nonche' le spese di esercizio degli stessi impianti e le spese amministrative di gestione della, tassa di cui all'articolo 1, ambedue riferiti all'anno solare precedente. Nei primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge il calcolo di cui al primo comma puo' essere effettuato sulla base di una quota del costo totale, non inferiore al 50 per cento, sostenuto dallo Stato in relazione all'andamento del traffico nello spazio aereo nazionale nonche' delle variazioni intervenute negli altri Stati in materia di diritto per l'uso delle radioassistenze e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, integrata da un rappresentante del Ministero della difesa. In ogni caso, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il coefficiente stesso deve essere calcolato sulla base dell'intero costo totale.

Testo in vigore dal 25 luglio 1977 al 10 marzo 1985

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