Art. 14 — Disposizioni varie
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Le disposizioni previste dall'articolo 11 della presente legge non si applicano agli aumenti di capitale ed alle emissioni obbligazionarie che ai sensi delle leggi vigenti non sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione preventiva. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse dal Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; lo stesso Ministro dispone periodiche ispezioni intese a verificare la corretta applicazione di tali autorizzazioni e revoca con proprio decreto le autorizzazioni stesse nel caso di comprovata irregolarita'.
Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 1 luglio 1998
