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Per l'iscrizione nell'albo occorre:
- a)essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
- b)godere dei diritti civili;
- c)non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
- d)aver superato una prova di idoneita' in un esame scritto e orale nelle seguenti materie:
- 1)disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;
- 2)disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;
- 3)nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
- 4)principi di tecnica assicurativa. Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) puo' essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorita' giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente. ((La commissione di esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo)). Nella prima attuazione della presente legge detto decreto e' emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1980 al 14 dicembre 1984
