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Per l'iscrizione nell'albo occorre:

  • a)essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;
  • b)godere dei diritti civili;
  • c)non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio ((per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni)), o per altro delitto non colposo per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali;
  • d)aver superato una prova di idoneita' in un esame scritto e orale nelle seguenti materie:
  • 1)disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;
  • 2)disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;
  • 3)nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;
  • 4)principi di tecnica assicurativa. Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunita' economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) puo' essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorita' giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente. La commissione di esame, i programmi, le modalita' ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione di cui all'articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. Nella prima attuazione della presente legge detto decreto e' emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1984 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-02-07;48~art4 · fonte su Normattiva