La Giunta esecutiva si compone del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione. La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parita' di voti prevale il voto del presidente.

Testo vigente dal 24 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art14 · fonte del testo