La Giunta esecutiva:

  • a)esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • b)esamina le questioni ad essa sottoposte dal presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;
  • c)delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima, del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 22;
  • d)delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;
  • e)provvede a richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni;
  • f)delibera in caso d'urgenza anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 9;
  • g)autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
  • h)esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti.

Testo vigente dal 24 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art15 · fonte del testo