Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva. E' coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice presidente. Sia il presidente che il vice presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

Testo vigente dal 24 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;179~art7 · fonte del testo