Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e sopraintende al funzionamento dell'Ente. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni seno assunte dal vicepresidente. Il presidente, designato con votazione a scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 6, e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica cinque anni.
Testo vigente dal 17 settembre 1962
