Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'assemblea nazionale, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e sopraintende al funzionamento dell'Ente. In caso di assenza o di impedimento del presidente le sue funzioni seno assunte dal vicepresidente. Il presidente, designato con votazione a scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 6, e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica cinque anni.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art7 · fonte su Normattiva