Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e puo' essere rieletto. Il presidente e' coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 9 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art4 · fonte su Normattiva