Art. 4 — Il presidente della Cassa
Il presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva. Il presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente e puo' essere rieletto. Il presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione. Il presidente e' coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza e' sostituito, dal vice presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.
Testo vigente dal 27 febbraio 1967
