Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 8 (Convenzione Istituto musicale "G.Frescobaldi")

Lo Stato assume a proprio carico le spese per il personale direttivo ed insegnante, tutte le altre spese di funzionamento del Conservatorio, nonche' le spese attinenti la ordinaria e straordinaria manutenzione.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-frescobaldi-art8 · fonte su Normattiva