Approvazione
Art. 52
Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni o da altri enti locali, per le funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti previsti dalla legge di delega.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni o da altri enti locali, per le funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nei limiti previsti dalla legge di delega.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art52 · fonte su Normattiva