Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per la sanita', dura in carica 3 anni e puo' essere riconfermato. Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio di amministrazione, da' esecuzione alle relative deliberazioni e firma gli atti riguardanti la gestione. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporra' per la ratifica al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva.

Testo vigente dal 17 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;273~art4 · fonte su Normattiva