Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 11 — Nomina e funzioni del presidente

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente ospedaliero, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, da' esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti che comportano impegni per l'ente, sovraintende al buon funzionamento dell'ente ospedaliero ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, che non siano di competenza del consiglio di amministrazione. Assume altresi' i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del consiglio di amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'ente e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione. Ogni atto dell'ente ospedaliero deve essere controfirmato dal segretario generale o direttore amministrativo che partecipa alle responsabilita' degli amministratori a norma dell'art. 32, ultimo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Da tale responsabilita' deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constare espressamente il suo motivato dissenso e possa dimostrare di aver contributo agli atti medesimi soltanto in seguito ad esplicito invito.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/1971

    Questione inammissibile
    9 giugno 1971

    Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta con ricorsi delle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione, poiché alle regioni a statuto ordinario di nuova istituzione è impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di competenza finché non siano maturati i presupposti - nella specie non ancora verificatisi - richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioè fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finché non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potrà impedire l'esercizio della competenza regionale ed in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio ex art. 117 della Costituzione. Cfr.: sent. 119/71.

    Art. 5 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art11 · fonte su Normattiva