Il direttore di sezione e' nominato dal direttore della Scuola nell'ambito di una terna di professori di ruolo, designata dal Consiglio della singola Facolta' interessata. Il direttore di sezione cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche, e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive di una Commissione didattica, cui sono attribuite le funzioni del Consiglio di facolta', composta dallo stesso direttore, da tre professori di ruolo e da un rappresentante di ciascuna delle altre categorie di insegnanti scelti dalla Facolta' interessata tra i docenti della Scuola. Tutti durano in carica tre anni, e possono essere confermati. Qualora due o piu' sezioni e i relativi Collegi si trovino riuniti in una medesima sede, il loro funzionamento e la disciplina degli allievi saranno affidati al piu' anziano tra i direttori delle sezioni interessate, ferma restando la competenza in materia didattica di ciascun direttore di sezione.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-07;117~art6 · fonte su Normattiva