La direzione della Scuola spetta al rettore pro tempore della Universita' di Pisa. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento della attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge. Il vicedirettore della Scuola e' nominato dal direttore della Scuola stessa per un biennio nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'articolo 2. Il vicedirettore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o di impedimento.

Testo vigente dal 25 marzo 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-03-07;117~art4 · fonte su Normattiva