Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1958 al 25 giugno 1991. Leggi il testo vigente →
Gli Enti esercenti il credito fondiario possono chiedere l'autorizzazione ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' nell'ambito territoriale nel quale svolgono la propria attivita'. Compito della Sezione e' l'erogazione di mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' dagli stessi enti pubblici costituite, nonche' di imprese di nazionalita' italiana, concessionarie delle opere e degli impianti predetti. L'istituzione e' autorizzata con decreto del Ministro per il tesoro, su parere conforme del Comitato interministeriale per l'erogazione del credito e per la difesa del risparmio, e lo svolgimento delle relative operazioni di mutuo e' soggetto alle norme della presente legge.
Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 25 giugno 1991
