Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1991 al 16 dicembre 2010. 291 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi. I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonche' da eventuali garanzie integrative. Il privilegio e' costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita'; tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale e' o sara' situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta. L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potra' eccedere l'ammontare del patrimonio (fondo di dotazione e riserve) della Sezione, salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso all'organo di vigilanza di che al successivo art. 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2 · fonte del testo