Alla retribuzione dei professori incaricati si provvedera' con le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311 e successive modificazioni. La relativa spesa gravera' sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1265~art6 · fonte del testo