All'onere annuo di lire 12.960.000 per i nuovi posti di assistente ordinario si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Testo vigente dal 7 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1265~art5 · fonte del testo