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Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:
- a)dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 1 della presente legge;
- b)da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970 e di lire 100 milioni nell'esercizio 1971, da prelevare dalle somme stanziate nel capitolo 39 per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio;
- c)da un contributo annuo della Cassa per il credito alle imprese artigiane in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;
- d)da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.
Testo in vigore dal 6 novembre 1964 al 22 dicembre 2008
