Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1982 al 1 gennaio 1994. 151 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:
tolto: a) le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
tolto: b) l'Istituto centrale delle banche popolari;
tolto: c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;
tolto: d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie. e) l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane. Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio. Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma, precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art35 · fonte del testo